Il lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica
Estratto dell’articolo pubblicato su: Studio Chiarella, Avvocato Lecco
Licenziamento del lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica
Con una articolata sentenza frutto anche del complesso quadro normativo nazionale e internazionale e della concorrenza di fonti composite e multilivello che regola materia in questione, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è espressa in merito ad un caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore.
La Corte ha ribadito preliminarmente come, nell’ipotesi in oggetto, così come in tutte le altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova della sussistenza delle giustificazioni legittimanti il recesso spetta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966.
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