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giacenza lettera licenziamento

La compiuta giacenza della lettera di licenziamento

Attenzione a non ritirare le raccomandate!

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15397 del 31.05.2023 si inserisce in un solco già tracciato da precedenti sentenze della Suprema Corte in merito al licenziamento irrogato tramite raccomandata non ritirata dal lavoratore.

Ma quello che è stato stabilito recentemente dai Giudici della Cassazione va oltre: la compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio del lavoratore è idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento che contiene.

Il Tribunale di Siena prima e la Corte d’Appello di Firenze dopo, hanno respinto la domanda di un lavoratore avente ad oggetto l’annullamento del licenziamento disciplinare fondata sulla intervenuta decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni (come previsto dalla legge), ritenendo valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della lettera raccomandata inviata al domicilio del lavoratore.

In particolare, è stato ritenuto idoneo, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative di Poste Italiane dalle quali si desumevano la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l’ufficio postale e la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza.

La Cassazione, confermando le sentenze del Tribunale di Siena e della Corte d’Appello di Firenze, ha stabilito che: (i) a norma dell’art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti ad un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario; tale presunzione legale di conoscenza, può essere superata solo allorché sia fornita la prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa da parte del destinatario; (ii) nel caso di specie, la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento non si fonda sulla sola prova della spedizione della raccomandata, avendo la società datrice di lavoro documentato anche le attività svolte da Poste Italiane (mediante le schede informative); (iii) il lavoratore invece non è stato in grado di fornire la prova dell’impossibilità di avere notizia della comunicazione senza colpa, essendo la raccomandata stata trasmessa all’indirizzo che il lavoratore aveva comunicato al datore di lavoro e sussistendo peraltro un preciso obbligo previsto dal CCNL di comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mutamento di residenza o domicilio.

Si ricorda infatti che tutti i CCNL prevedono l’obbligo per il lavoratore di comunicare al datore di lavoro ogni cambiamento in merito alla residenza o domicilio.

Tale obbligo, in realtà, tutela anche lo stesso lavoratore evitando il rischio di ricevere importanti comunicazioni al precedente domicilio senza però esserne a conoscenza.

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