Illegittimo il licenziamento del dipendente condannato in sede penale per fatti accaduti tempo prima del rapporto di lavoro
Con l’Ordinanza n. 4458 del 24.01.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento innalzato ad un dipendente in seguito ad una condanna penale per reati che, seppur, gravi, erano stati commessi molto tempo prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
La Corte, muovendo dai principi già espressi in tema di condotte extra lavorative integranti illeciti penali tenute prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ha ribadito il concetto per cui “può aversi una responsabilità disciplinare in quanto si tratti di una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso (quantunque non necessariamente in connessione con le mansioni espletate)”.
Ciò non significa che non possa avere rilevanza il fatto criminoso commesso prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro ma accertato con sentenza divenuta definitiva in corso di rapporto di lavoro. Ma in questo caso sarà il Giudice che “dovrà direttamente valutare se la condotta extralavorativa sia di per sé incompatibile con l’essenziale elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro”.
Questo il principio di diritto pronunciato dalla Corte: “Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso – integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto che in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza”.
L’avvocato Giuseppe Chiarella opera a Lecco.