Continua la serie delle sentenze che riconoscono al lavoratore una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista dal CCNL
Lo stipendio è troppo basso.
Con due sentenze ravvicinate, il Tribunale di Milano (sentenza del 20.07.2023) e il Tribunale di Bari (sentenza del 13.10.2023) hanno rideterminato la retribuzione di alcuni lavoratori ritenendole insufficienti e quindi in violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Il CCNL oggetto di ambedue le decisioni è stato il contestatissimo CCNL dei Servizi Fiduciari.
Il Tribunale di Milano ha rideterminato la retribuzione secondo equità prendendo in considerazione, sulla base del costo della vita, importi idonei a garantire la libertà e la dignità dei lavoratori.
Più specificamente, il Tribunale di Milano, ha dapprima analizzato come la retribuzione annua lorda percepita dai ricorrenti fosse pari ad euro 12.350,00 (950,00*13), inferiore del 25,9% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Multiservizi, del 25,57% rispetto a quella prevista dal Proprietari di fabbricati e del 32,52% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Terziario – Confcommercio; successivamente ha ritenuto come via sia uno “scostamento tra la retribuzione erogata ai ricorrenti e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni con lo stesso orario di lavoro in forza degli altri contratti collettivi applicabili la cui consistenza è certamente idonea a far cadere la presunzione di conformità all’art. 36 di cui la prima gode per essere prevista da un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni sindacali che possono qualificarsi come maggiormente rappresentative”.
Pertanto, il Tribunale di Milano giunge alla conclusione per cui “La circostanza che nello stesso periodo e con riferimento alle stesse mansioni e allo stesso orario di lavoro altri tre contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività indichino retribuzioni superiori, in media, di ben oltre un quarto, pone seriamente in crisi la presunzione di proporzionalità e sufficienza”.
In definitiva: “Considerata la tipologia del lavoro espletato dai lavoratori e tenendo conto di tutti gli elementi contabili acquisiti, si può ben affermare che il trattamento retributivo idoneo a garantire la libertà e la dignità dei ricorrenti non può essere inferiore ad un importo lordo mensile per tredici mensilità di Euro 1.250,00 per l’anno 2020, Euro 1.275,00 per l’anno 2021 ed Euro 1.285,00 per l’anno 2022”.
Diversamente il Tribunale di Bari, partendo comunque dai medesimi presupposti del Tribunale di Milano, ha rideterminato la retribuzione utilizzando quella prevista dal CCNL proprietari di fabbricati in quanto coerente con le mansioni espletate dai lavoratori.

