Medico e responsabilità: le linee guide non sono “parascriminanti”
Cass. civ. Sez. III Ord., 11/12/2023, n. 34516
Con recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti.
Le linee guida, infatti, afferma la Suprema Corte, non assurgono “al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, essendo il giudice libero di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta”.
Conseguentemente, le linee guida, pur rappresentando un parametro utile nell’accertamento dei profili di colpa medica, non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell’eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta.
L’avvocato Giuseppe Chiarella opera a Lecco e si occupa anche di responsabilità medica e di risarcimento danni.